Art. 7.
(Imposte e tasse).

      1. L'iscrizione degli alunni presso le istituzioni scolastico-educative paritarie è soggetta al pagamento delle tasse previste per le iscrizioni nelle istituzioni scolastiche statali e al versamento di una quota integrativa, per quanto non coperto dall'intervento statale, nella misura stabilita, su proposta del gestore, dall'organo collegiale competente ai sensi dello statuto previsto dall'articolo 3, comma 3, lettera f).
      2. Le richieste per l'apertura di nuove istituzioni scolastico-educative e gli altri atti ad esse equiparabili sono esenti dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo.
      3. A tutte le istituzioni iscritte negli elenchi e nell'albo nazionale di cui all'articolo 4 si applica l'articolo 10, primo comma, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
      4. Nella tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che determina i beni e

 

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servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

      «41-quinquies) materiali didattici, beni e servizi destinati al funzionamento delle scuole statali e delle istituzioni scolastico-educative paritarie iscritte negli elenchi provinciali e nell'albo nazionale delle istituzioni scolastico-educative paritarie»
      5. Le donazioni, i lasciti e i legati destinati alle istituzioni scolastico-educative paritarie, purché debitamente documentati, sono esenti da imposte e sono deducibili dal reddito complessivo ai sensi degli articoli 10 e 100 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
      6. Le istituzioni scolastico-educative paritarie e i loro alunni accedono, a pari condizioni con gli alunni delle scuole statali, alle provvidenze disposte dagli enti pubblici a favore dell'utenza del servizio scolastico, anche al fine della piena realizzazione del diritto allo studio.